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venerdì 5 maggio 2017

Il "Dottore Angelico", San Tommaso d'Aquino, ci Parla della Legittima Difesa

di Alessandro Elia

Con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti, l’aula della Camera ha approvato la proposta di legge che reputa come legittima difesa la reazione violenta alle rapine: purché avvengano di notte, altrimenti la difesa non è più legittima. Sorvolando sul fatto che è ridicolo pensare a una legge, come quella proposta, che non sia una norma ma un’indicazione generale che permette un atto lecito come l’autodifesa in alcuni momenti (di notte) e lo vieta in altri (di giorno), mostreremo perché la difesa sia moralmente legittima – sia di giorno sia di notte – da parte di chi protegge la propria abitazione da un aggressore iniquo.

Per esporre la nostra tesi intendiamo addentrarci, in maniera lieve e sintetica, in alcune questione teoriche della morale per poterle applicare al caso particolare di una legge sull’autodifesa.[1] La domanda in questione è la seguente: con quale criterio si deve compiere una valutazione morale circa la liceità dell’autodifesa?

Per prima cosa con Tommaso d’Aquino diremo che «Gli atti umani si denominano buoni o cattivi in rapporto alla ragione; poiché, […], il bene umano consiste nell’essere “conforme alla ragione”, e il male nell’essere “contrario alla ragione”»[2]. Vi sono tre elementi che devono essere presi in considerazione nella valutazione di un atto umano: l’oggetto dell’atto, il fine e le circostanze. L’oggetto è l’atto esteriore ragionevolmente scelto mediante la propria libera volontà. Non si tratta soltanto della materia esteriore ma anche del fatto che un determinato atto venga compiuto da un particolare soggetto che agisce per specifiche motivazioni. Il fine risponde al perché il soggetto compie un tale atto ed è costituito da due intenzioni: l’intenzione prossima, che indica la specie dell’oggetto, e l’intenzione ulteriore, che invece stabilisce il fine decisivo proprio di un atto. Nella prassi l’atto ha la priorità sul fine, ma nell’intenzione il fine ha la priorità sull’atto. Le circostanze si suddividono in sette classi: chi, cosa, dove, con che mezzo, perché, come, quando. Queste possono influire in tre modi sulla moralità di un atto. In primo luogo, alcune circostanze sono talmente trascurabili che hanno un valore neutro e sono del tutto ininfluenti nel giudizio morale dell’atto. Secondo, alcune circostanze hanno un’influenza accidentale sull’atto e costituiscono un valore indiziale; si suddividono generalmente in aggravanti e scusanti. Infine, vi sono alcune circostanze che, essendo oltremodo rilevanti, modificano la natura stessa dell’atto.

Per ogni atto, oltre alle suddette condizioni, bisogna considerare anche le conseguenze prodotte. Gli effetti principali devono essere inevitabilmente presi in considerazione, mentre gli effetti secondari possono esserlo. Gli effetti negativi di un atto generalmente ricadono sulla responsabilità di chi lo ha compiuto, tuttavia in alcuni casi se gli effetti negativi sono previsti ma non voluti e sono inscindibili dagli effetti positivi di un atto, si potrà dare il caso che questi non ledano l’innocenza di chi ha compiuto l’atto. Ad esempio, un crociato che avesse ammazzato un nemico per difendere la Cristianità, per raggiungere l’effetto positivo (la salvaguardia della propria civiltà) avrebbe dovuto necessariamente causare anche un effetto di per sé negativo (l’uccisione di altri uomini) ma non per questo sarebbe stato colpevole.

Appellandoci al principio del duplice effetto, che ritiene moralmente lecita anche un’azione con un effetto buono e uno cattivo (purché non sia voluto come fine ulteriore della propria azione), diremo che le quattro condizioni che rendono un atto legittimo, secondo lo schema del domenicano Giovanni di San Tommaso (1589-1644), sono:
  1. L’atto stesso è buono o quantomeno neutro, basta che non sia cattivo.
  2. L’effetto cattivo non è oggetto dell’intenzione.
  3. L’effetto buono non è prodotto tramite l’effetto cattivo.
  4. L’effetto buono è più importante dell’effetto cattivo.

Scrive infatti San Tommaso d’Aquino:

«Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore. Orbene, codesta azione non può considerarsi illecita, per il fatto che con essa s’intende di conservare la propria vita: poiché è naturale per ogni essere conservare per quanto è possibile la propria esistenza. Tuttavia un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito, se è sproporzionato al fine. Se quindi uno nel difendere la propria vita usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita»[3].

La lucidità dell’Aquinate mostra come un’azione che abbia per fine la difesa della propria vita non sia per sé stessa illegittima, nemmeno nel caso in cui abbia come effetto l’uccisione dell’aggressore; ma questa azione può diventare illegittima per eccesso di reazione. Non esiste dunque una difesa illegittima (in linea di principio la difesa è legittima), ma una difesa sproporzionata. Le guerre statunitensi nel Medioriente portate avanti dall’amministrazione Bush e in seguito dall’amministrazione Obama, ad esempio, costituiscono una difesa del tutto illegittima poiché nettamente sproporzionata rispetto al fine con il quale intendevano giustificarla (la protezione del proprio Paese).

Ma allora come si può valutare se la difesa violenta e talvolta anche fatale (per l’aggressore) non sia illegittima per eccesso di reazione? Per formulare questo giudizio non resta che passare alle applicazioni pratiche dei criteri di valutazione sopraindicati.

L’oggetto è la difesa della propria incolumità e dei propri beni mediante l’uso della violenza. Il diritto naturale suggerisce che la propria vita, la vita dei propri cari e i beni contenuti nella propria dimora, rappresentano difatti un valore talmente alto per ogni soggetto che è pienamente in suo diritto difendersi qualora venissero messi a repentaglio ingiustamente.

È semplice intuire che l’intenzione ulteriore dell’atto, ossia il fine, è la preservazione della propria vita e dei propri beni, mentre la violenza commessa all’aggressore iniquo rappresenta soltanto l’intenzione prossima. Se il soggetto mostrerà una foga apparentemente eccessiva nel commettere violenza, si è tenuti a ricordare, come abbiamo spiegato in precedenza, che, siccome nell’esecuzione vi è una priorità dell’atto sul fine, è naturale che, nel tentare di difendersi, il soggetto possa impiegare il massimo sforzo nell’assicurarsi di avere successo nell’atto violento di difesa, quasi che uccidere fosse la sua vera intenzione, ma questo sarà giustificato se il fine sarà retto, poiché nell’ordine dell’intenzione sussiste una priorità del fine sull’atto.

Nella valutazione del giudizio morale, le circostanze sono favorevoli al soggetto che si difende, poiché egli non ha scelto di trovarsi in una tale situazione e si trova gravemente minacciato, colto di sorpresa, impaurito senza averne la minima colpa. Queste circostanze possiedono un tale valore indiziale da poter affermare serenamente che, oltre all’atto di per sé legittimo dell’autodifesa, vi sono anche diverse scusanti che possono giustificare l’atto in maniera quasi inoppugnabile.


Passiamo al principio del duplice effetto. Vi sono le quattro condizioni che rendono la difesa nella propria abitazione, sempre legittima (sebbene possa essere sproporzionata).

  1. L’atto stesso è buono o quantomeno neutro, basta che non sia cattivo. L’atto di difesa dall’aggressore subentrato illecitamente nella propria dimora è, di per sé, un atto sempre buono e certamente non cattivo. Si tratta infatti di preservare dei beni di inestimabile valore, come la vita dei propri cari.

  1. L’effetto cattivo non è oggetto dell’intenzione. Nel caso in cui il soggetto che si difende dovesse causare eccessivi danni, se non addirittura l’uccisione dell’aggressore, non vi sarebbe alcun motivo per sospettare che l’oggetto finale dell’intenzione fosse di ammazzare il ladro, giacché è evidente che è il ladro che ha agito per primo attentando la vita del soggetto, il quale può solo agire d’istinto mediante l’autodifesa, con l’intenzione legittima di salvare la propria vita e i propri beni.

  1. L’effetto buono non è prodotto tramite l’effetto cattivo. Si potrebbe incorrere nell’errore di ritenere che l’effetto buono (salvarsi la vita) sia prodotto tramite l’effetto cattivo (l’uccisione dell’aggressore). In realtà, l’essenza di un atto si definisce a partire dal suo oggetto e non dai suoi effetti. Chi si difende non sceglie di uccidere l’aggressore ma di difendere la propria vita; ed è questa l’intenzione di base che determina l’oggetto dell’azione.

  1. L’effetto buono è più importante dell’effetto cattivo. Anche in questo caso è piuttosto facile dedurre che il fine ulteriore, ovvero l’effetto più importante per il difensore, è certamente buono, perché è sempre buono e legittimo difendersi dall’assalitore ingiusto. Sarebbe assurdo suppore che il difensore tenesse maggiormente all’effetto cattivo (l’uccisione) piuttosto che all’effetto buono (il salvataggio della propria vita), poiché ciò comporterebbe che il difensore giudicasse meno importante ciò che ha di più caro (la propria vita/i propri beni) rispetto alla morte di uno sconosciuto qualsiasi che gli è piombato in casa. Salvo incredibili squilibri mentali nel soggetto difensore, ciò non si potrebbe mai verificare.

Ma c’è dell’altro. La legge attuale rischia di essere estremamente ingiusta, perché potrebbe addirittura indurre il soggetto ingiustamente aggredito a comportarsi in maniera immorale. Infatti, in una situazione come la rapina, una mancata difesa – che potrebbe comportare benissimo la propria morte, se non perfino la morte di un proprio famigliare – costituirebbe, in certe occasioni, indipendentemente se sia giorno oppure notte, una vera e propria omissione da parte del soggetto. Il non-compimento di un atto (come la legittima difesa, nel nostro caso), è considerato un’immorale omissione se: il soggetto è capace di compiere l’azione, ha una reale occasione di compierla ed è tenuto a compierla. Ora, nel caso dell’intrusione di un malfattore, il soggetto aggredito, potrebbe avere non soltanto il diritto ma anche il dovere di agire con la violenza, se ne fosse capace e ne avesse la possibilità, giacché egli avrebbe il dovere di difendere non solo se stesso, ma soprattutto la propria famiglia, qualora fosse con lui.

Detto ciò, se ne può concludere che in linea di principio la difesa tramite la forza all’interno della propria casa è un atto sostanzialmente legittimo. Ma è doveroso mantenere la prudenza di Aristotele, grande maestro di etica, che insegna come nella realtà ogni atto deve essere valutato a sé: ci si può soltanto limitare a trarre dei princìpi generali che sono orientativi e mai possono pretendere di includere sistematicamente le indefinite possibilità che sono virtualmente racchiuse in una situazione specifica.



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[1] Ci rifaremo, nel corso dell’articolo, al seguente studio: KONRAD, Michael, Dalla felicità all’amicizia. Percorso di etica filosofica, Lateran University Press, Città di Castello (PG) 2007.
[2] STh I-II, 18, 5, co.
[3] STh II-III, 64, 7, co.

Fonte: https://www.radiospada.org/2017/05/sulla-legittima-difesa-2/


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