PIUS EPÍSCOPUS SERVUS SERVÓRUM DEI
AD PERPÉTUAM REI MEMÓRIAM
I
Fin
dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato,
abbiamo rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose
riguardanti il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine,
ci siamo adoperati con tutto lo zelo possibile a preparare e, con
l'aiuto di Dio, mandare ad effetto i provvedimenti opportuni. E poiché,
tra gli altri Decreti del sacro Concilio di Trento, ci incombeva di
eseguire quelli di curare l'edizione emendata dei Libri Santi, del
Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo già, con l'approvazione
divina, pubblicato il Catechismo, destinato all'istruzione del popolo, e
corretto il Breviario, perché siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai
era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che
restava ancora da fare in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e
in tal modo che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente,
poiché come nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare, cosí
sommamente conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa.
II
Per
la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile
incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver
diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro
castigatezza ed integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca
Vaticana e altri ricercati da ogni luogo - e avendo inoltre consultato
gli scritti di antichi e provati autori, che ci hanno lasciato memorie
sul sacro ordinamento dei medesimi riti, hanno infine restituito il
Messale stesso nella sua antica forma secondo la norma e il rito dei
santi Padri.
III
Pertanto,
dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale, già
cosí riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato a Roma, e,
stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale intrapresa e da un
tale lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti
comprendano di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella
celebrazione della Messa, quali riti e cerimonie osservare.
IV
Perciò,
affinché tutti e dovunque adottino e osservino le tradizioni della
santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese, ordiniamo che
nelle chiese di tutte le Provincie dell'orbe Cristiano: - nelle
Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare,
come in quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e
femminile, nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private o
cappelle - dove a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo
il rito della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la
Messa, sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella
semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in
altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del Messale da Noi
pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque esenti,
usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una
legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione
giurata e confermato dall'Autorità Apostolica, e di qualsivoglia altra
facoltà.
V
Non
intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle
tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione,
approvata dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono
dimostrare un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre
duecento anni. Tuttavia, se anche queste Chiese preferissero far uso del
Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi permettiamo che esse possano
celebrare le Messe secondo il suo ordinamento alla sola condizione che
si ottenga il consenso del Vescovo o dell'Ordinario, e di tutto il
Capitolo.
VI
Invece,
mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo,
priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro Messali, che
ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena
della Nostra indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente
pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque,
ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette
Chiese, e a tutti gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità,
grado e preminenza, non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa,
facendone loro severo obbligo in virtú di santa obbedienza, che, in
avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino tutti gli altri
ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri
Messali, per quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e
cantino e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che
Noi abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano
l'audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere che
quelle contenute in questo Messale.
VII
Anzi,
in virtú dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti,
a tenore della presente, l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo
generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o
pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso
Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e
lecitamente: cosí che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e
tutti gli altri Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i
Regolari, a qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare
la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né,
d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare
questo Messale.
VIII
Similmente
decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo
potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno
perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti
costituzioni e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto
generali che particolari, pubblicati in Concilii sia Provinciali che
Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario, nonché l'uso
delle predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e
immemorabile, ma non superiore ai duecento anni.
IX
Inoltre,
vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta la
promulgazione della presente Costituzione, e seguita l'edizione di
questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione
della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana, dopo un
mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono
di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita.
X
Affinché
poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato incorrotto e
intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori di non
osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo in
deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del
Commissario Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi
luoghi a questo scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta
all'editore piena fede che l'esemplare, che deve servire di norma per
imprimere gli altri, è stato collazionato con il Messale stampato in
Roma secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla ne
discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e
dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi ipso facto alla
Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro territorio e in
quello direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa:
della scomunica latæ sententiæ e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono in qualsiasi altra parte della terra.
XI
Data
però la difficoltà di trasmettere le presenti Lettere nei varii luoghi
dell'orbe Cristiano, e di portarle alla conoscenza di tutti il piú
presto possibile, Noi prescriviamo che esse vengano affisse e pubblicate
come di consueto alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e
della Cancelleria Apostolica, e in piazza di Campo dei Fiori,
dichiarando che sia nel mondo intero accordata pari e indubitata fede
agli esemplari delle medesime, anche stampati, purché sottoscritti per
mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in
dignità ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero mostrate ed
esibite.
XII
Nessuno
dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di
violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto,
ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione,
volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l'audacia di
attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e
dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato
a Roma, presso San Pietro, il giorno diciannove di luglio dell'anno
millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato.
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