PIUS EPÍSCOPUS SERVUS SERVÓRUM DEI
AD PERPÉTUAM REI MEMÓRIAM
I
Fin
 dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato, 
abbiamo rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose 
riguardanti il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine, 
ci siamo adoperati con tutto lo zelo possibile a preparare e, con 
l'aiuto di Dio, mandare ad effetto i provvedimenti opportuni. E poiché, 
tra gli altri Decreti del sacro Concilio di Trento, ci incombeva di 
eseguire quelli di curare l'edizione emendata dei Libri Santi, del 
Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo già, con l'approvazione 
divina, pubblicato il Catechismo, destinato all'istruzione del popolo, e
 corretto il Breviario, perché siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai
 era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che 
restava ancora da fare in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e 
in tal modo che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente, 
poiché come nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare, cosí 
sommamente conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa. 
II 
Per
 la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile 
incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver 
diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro 
castigatezza ed integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca 
Vaticana e altri ricercati da ogni luogo - e avendo inoltre consultato 
gli scritti di antichi e provati autori, che ci hanno lasciato memorie 
sul sacro ordinamento dei medesimi riti, hanno infine restituito il 
Messale stesso nella sua antica forma secondo la norma e il rito dei 
santi Padri. 
III
Pertanto,
 dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale, già 
cosí riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato a Roma, e, 
stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale intrapresa e da un 
tale lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti 
comprendano di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella 
celebrazione della Messa, quali riti e cerimonie osservare.  
IV
Perciò,
 affinché tutti e dovunque adottino e osservino le tradizioni della 
santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese, ordiniamo che 
nelle chiese di tutte le Provincie dell'orbe Cristiano: - nelle 
Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare, 
come in quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e 
femminile, nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private o 
cappelle - dove a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo
 il rito della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la 
Messa, sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella 
semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in
 altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del Messale da Noi 
pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque esenti, 
usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una 
legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione 
giurata e confermato dall'Autorità Apostolica, e di qualsivoglia altra 
facoltà. 
V
Non 
intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle 
tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione, 
approvata dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono
 dimostrare un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre 
duecento anni. Tuttavia, se anche queste Chiese preferissero far uso del
 Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi permettiamo che esse possano 
celebrare le Messe secondo il suo ordinamento alla sola condizione che 
si ottenga il consenso del Vescovo o dell'Ordinario, e di tutto il 
Capitolo. 
VI
Invece,
 mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, 
priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro Messali, che 
ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena
 della Nostra indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente 
pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque, 
ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette
 Chiese, e a tutti gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità, 
grado e preminenza, non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa, 
facendone loro severo obbligo in virtú di santa obbedienza, che, in 
avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino tutti gli altri
 ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri 
Messali, per quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e
 cantino e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che 
Noi abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano 
l'audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere che 
quelle contenute in questo Messale. 
VII
Anzi,
 in virtú dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti,
 a tenore della presente, l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo 
generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o 
pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso 
Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e
 lecitamente: cosí che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e 
tutti gli altri Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i 
Regolari, a qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare 
la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né,
 d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare 
questo Messale. 
VIII
Similmente
 decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo 
potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno
 perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti 
costituzioni e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto 
generali che particolari, pubblicati in Concilii sia Provinciali che 
Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario, nonché l'uso 
delle predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e
 immemorabile, ma non superiore ai duecento anni. 
IX
Inoltre,
 vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta la 
promulgazione della presente Costituzione, e seguita l'edizione di 
questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione 
della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana, dopo un 
mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono 
di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita. 
X
Affinché
 poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato incorrotto e
 intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori di non 
osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo in 
deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del 
Commissario Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi 
luoghi a questo scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta 
all'editore piena fede che l'esemplare, che deve servire di norma per 
imprimere gli altri, è stato collazionato con il Messale stampato in 
Roma secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla ne 
discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e 
dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi  ipso facto alla 
Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro territorio e in 
quello direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa: 
della scomunica latæ sententiæ e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono in qualsiasi altra parte della terra. 
XI
Data
 però la difficoltà di trasmettere le presenti Lettere nei varii luoghi 
dell'orbe Cristiano, e di portarle alla conoscenza di tutti il piú 
presto possibile, Noi prescriviamo che esse vengano affisse e pubblicate
 come di consueto alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e
 della Cancelleria Apostolica, e in piazza di Campo dei Fiori, 
dichiarando che sia nel mondo intero accordata pari e indubitata fede 
agli esemplari delle medesime, anche stampati, purché sottoscritti per 
mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in 
dignità ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero mostrate ed
 esibite. 
XII
Nessuno
 dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di 
violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto, 
ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, 
volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l'audacia di 
attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e 
dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato
 a Roma, presso San Pietro, il giorno diciannove di luglio dell'anno 
millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato. 
 


 

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